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Sconto-cessione su fatture di acconto: la Cassazione dice stop


Fa riflettere la sentenza della Cassazione (n. 42012-22 dellโ€™8 novembre) relativa al sequestro

preventivo di crediti dโ€™imposta di oltre un milione di euro, derivanti da bonus edilizi su cui sono emersi indizi di frode (sia nella procedura di nascita che nella successiva fase di cessione dei crediti). Interessanti i principi generali evidenziati nella sentenza: il momento della nascita del credito dโ€™imposta, la necessaria realizzazione degli interventi, il possibile esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito a fronte dello โ€œstato avanzamento lavoriโ€.


La Corte conferma che la detrazione spetta in base al principio di cassa, ma ribadisce che la

fruizione dei bonus รจ indissolubilmente vincolata allโ€™esecuzione completa degli interventi. La

detrazione, se รจ usufruita a fronte di fatture di acconto o di stato avanzamento lavori, dipende dallโ€™effettiva realizzazione dellโ€™intervento nel suo complesso; quella giร  fruita potrร  essere quindi revocata se, in sede di eventuali controlli, si riscontrerร  la mancata fine dei lavori.


La Cassazione afferma che รจ possibile anticipare i pagamenti (e la conseguente detrazione) anche per lavori da eseguire solo quando si porta la spesa come detrazione nella dichiarazione dei redditi (ferma restando la revoca se i lavori non vengono conclusi). Beneficiare del credito tramite le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito รจ invece consentito a fine lavori, oppure a fronte di stati avanzamento lavori (per la detrazione 110% non piรน di due e ciascuno non inferiore al 30%), ma un tecnico deve attestare in un SAL (stato avanzamento lavori) lโ€™avvenuta esecuzione di una porzione dei lavori, nonchรฉ la congruitร  delle relative spese.


Lo Stato avanzamento lavori รจ il documento che riassume tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite nellโ€™ambito dellโ€™intervento in cui, secondo la Corte, non devono essere incluse lavorazioni non eseguite, ancorchรฉ pagate, mentre possono essere contabilizzate le mere forniture di beni. La corte di Cassazione specifica che non deve essere rilasciato il visto di conformitร  relativo a sconti o cessioni per lavori non ancora eseguiti.


Testo integrale della sentenza in oggetto: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-

resources/resources/cms/documents/42012_11_2022_no-index.pdf

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