
Fa riflettere la sentenza della Cassazione (n. 42012-22 dellโ8 novembre) relativa al sequestro
preventivo di crediti dโimposta di oltre un milione di euro, derivanti da bonus edilizi su cui sono emersi indizi di frode (sia nella procedura di nascita che nella successiva fase di cessione dei crediti). Interessanti i principi generali evidenziati nella sentenza: il momento della nascita del credito dโimposta, la necessaria realizzazione degli interventi, il possibile esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito a fronte dello โstato avanzamento lavoriโ.
La Corte conferma che la detrazione spetta in base al principio di cassa, ma ribadisce che la
fruizione dei bonus รจ indissolubilmente vincolata allโesecuzione completa degli interventi. La
detrazione, se รจ usufruita a fronte di fatture di acconto o di stato avanzamento lavori, dipende dallโeffettiva realizzazione dellโintervento nel suo complesso; quella giร fruita potrร essere quindi revocata se, in sede di eventuali controlli, si riscontrerร la mancata fine dei lavori.
La Cassazione afferma che รจ possibile anticipare i pagamenti (e la conseguente detrazione) anche per lavori da eseguire solo quando si porta la spesa come detrazione nella dichiarazione dei redditi (ferma restando la revoca se i lavori non vengono conclusi). Beneficiare del credito tramite le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito รจ invece consentito a fine lavori, oppure a fronte di stati avanzamento lavori (per la detrazione 110% non piรน di due e ciascuno non inferiore al 30%), ma un tecnico deve attestare in un SAL (stato avanzamento lavori) lโavvenuta esecuzione di una porzione dei lavori, nonchรฉ la congruitร delle relative spese.
Lo Stato avanzamento lavori รจ il documento che riassume tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite nellโambito dellโintervento in cui, secondo la Corte, non devono essere incluse lavorazioni non eseguite, ancorchรฉ pagate, mentre possono essere contabilizzate le mere forniture di beni. La corte di Cassazione specifica che non deve essere rilasciato il visto di conformitร relativo a sconti o cessioni per lavori non ancora eseguiti.
Testo integrale della sentenza in oggetto: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-
resources/resources/cms/documents/42012_11_2022_no-index.pdf