La questione più urgente era sicuramente il blocco della cessione dei crediti, ed infatti, con la legge di bilancio 2023, il testo definitivo del Decreto Legge 176/2022 (Aiuti-quater) ha modificato alcune disposizioni in tema di superbonus cercando di facilitare la circolazione dei crediti che, negli ultimi mesi, si era arenata a seguito delle strette contenute nei precedenti decreti. Probabilmente la nuova norma avrà effetti non immediati, forse anche limitati soprattutto per quanto riguarda i crediti derivanti dai bonus edilizi “minori”, diversi dal superbonus.
Ecco cosa prevede il Decreto Aiuti- quater:
- incremento da 2 a 3 del numero di cessioni dei crediti (qualunque tipologia) effettuabili fra i soggetti appartenenti al sistema bancario/finanziario;
- possibilità di acquistare i crediti superbonus presenti in piattaforma entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, spalmando in 10 anni il recupero tramite modello F24;
- possibilità per le imprese in crisi di liquidità a seguito del blocco della cessione dei crediti superbonus di ottenere la garanzia dello Stato – tramite la società SACE interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti – di accedere a finanziamenti agevolati dalle banche.
Dettagliamo ora ogni punto.
1. Il Decreto Aiuti-quater prevede la modifica retroattiva al meccanismo di cessione del credito, stabilendo la possibilità di 3 cessioni al posto delle attuali 2 effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. Si avrà quindi: a) una prima cessione del credito libera. La cosiddetta cessione “jolly” a favore di chiunque, non solo istituti di credito, spetta anche dopo l’applicazione dello sconto in fattura al cliente beneficiario della detrazione; b) le cessioni successive alla cessione libera (jolly) devono essere effettuate a soggetti del sistema bancario/finanziario, i quali possono effettuare fra di loro ulteriori tre cessioni; c) ai soggetti appartenenti al sistema bancario/finanziario possono effettuare un’ulteriore cessione in favore di propri clienti, soggetti diversi dai consumatori o utenti finali, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa.
Pertanto, la situazione attualmente è: Nel caso di applicazione dello sconto in fattura: 1a cessione al fornitore; – 2a cessione a chiunque (jolly); 3, 4 e 5a cessione a soggetti qualificati appartenenti al sistema bancario/finanziario; 6a cessione da parte di banche (o soggetti qualificati appartenenti al sistema bancario/finanziario) a correntisti non consumatori (quindi a correntisti imprese o lavoratori autonomi).
Nel caso di applicazione cessione del credito:1a cessione a chiunque (jolly); 2 , 3 e 4acessione a soggetti qualificati appartenenti al sistema bancario/finanziario; 5a cessione da parte di banche o soggetti qualificati appartenenti al sistema bancario/finanziario, a correntisti imprese o lavoratori autonomi.
2. Allo scopo di non far “perdere” la quota dei crediti non utilizzati in compensazione causa incapienza fiscale, il decreto prevede la possibilità di allungare i termini per effettuare la compensazione F24 dei crediti con una deroga per i crediti fiscali derivanti da interventi superbonus, le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022. Anziché la compensazione in 5 anni (per i crediti maturati fino al 31/12/2021) o in 4 anni (per quelli maturati dal 1/01/2022), viene quindi riconosciuta la possibilità dell’utilizzo in 10 anni dei crediti non ancora utilizzati, previo invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
3. SACE S.p.A. può concedere apposite garanzie in favore delle banche e degli altri soggetti abilitati per la concessione di finanziamenti per sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi di superbonus, rientranti nelle categorie dei codici ATECO 41 e 43.